Con Risposta ad Interpello 18 gennaio 2021, n. 44, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all' utilizzo del credito d'imposta per il riacquisto della "prima casa" .
In particolare, l'istante, acquirente nel 2015 insieme al coniuge di un immobile, ha fruito dell'agevolazione "prima casa" e gli è stato riconosciuto un credito d'imposta, del quale però ha goduto solo parzialmente in sede di rogito notarile perché il credito era superiore all'imposta di registro dovuta.
L'istante chiede quindi se può fruire, per il pagamento delle imposte dovute per l'acquisto di un box auto destinato a pertinenza della prima casa, dell'eccedenza del credito d'imposta per il riacquisto "prima casa" non ancora utilizzata in dichiarazione dei redditi.
L'Agenzia delle Entrate, confermando quanto previsto con Circolare n. 17/2015, chiarisce che "nel caso in cui il credito di imposta sia stato utilizzato solo parzialmente per il pagamento dell'imposta di registro dovuta per l'atto in cui il credito stesso è maturato, l'importo residuo potrà essere utilizzato dal contribuente in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche ovvero in compensazione delle somme dovute ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
L'importo residuo non può essere, invece, utilizzato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, e dell'imposta sulle successioni e donazioni per gli atti presentati successivamente alla data di acquisizione del credito; infatti, in relazione alle imposte dovute per tali atti e denunce, il credito deve essere utilizzato per l'intero importo.
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